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il nostro statuto

Statuto dell’associazione

“Rezzato Sicura”

 

Art. 1
(Denominazione e Simbolo)

E’ costituita l’associazione “Rezzato Sicura” (di seguito definitiva Associazione) ai sensi della legge nr.266 del 1991.

L’Associazione adotta come simbolo una mano aperta che indica uno stop a qualsiasi forma di violenza e illegalità, come da allegato nr.1, recante l’indicazione circolare “ASSOCIAZIONE REZZATO SICURA” e la dicitura orizzontale “ARS”.

1) La durata dell’Organizzazione è illimitata.

 

 

Art. 2
(Apartiticità e scopi)

L'Associazione è apartitica, apolitica e non persegue scopi di lucro. Si prefigge i seguenti scopi:
- creare gruppi di volontari di mera osservazione del territorio, nonchè di segnalazione agli organi competenti di pubblica sicurezza quali: Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia, di eventuali anomalie di varia natura che possano creare disturbi alla sicurezza dell'intera cittadinanza;

- per il più efficace perseguimento della finalità associative attiva sinergie con altre associazioni, sodalizi o comitati che perseguono scopi comuni;

- svolge azione di informazione attraverso mezzi quali; social network, cartaceo o qualsiaisi mezzo idoneo a raggiungere lo scopo informativo e di proposta verso gli organi preposti (competenti per le materie di sicurezza) e si confronta attraverso aule pubbliche sulla tematica sicurezza;

- si attiva attraverso gli organi di informazione per diffondere e condividere i principi di sicurezza ed il coinvolgimento collettivo per la partecipazione alle iniziative;

- svolge attività di educazione e prevenzione con corsi ad oc, attivandosi con manifestazioni di carattere sportivo, culturale o di pura aggregazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti e di quanti dichiarino di voler sostenere gli scopi associativi. Tali prestazioni dovranno essere fornite esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro, anche indiretto.

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Art. 3
(Soci)

L'Associazione è costituita da tutti i soci che dichiarano la propria volontà di appartenenza, sottoscrivendo il “modulo di adesione” e versando la quota annuale di adesione.

I soci operativi dell'associazione dovranno avere i seguenti requisiti:

  • età non inferiore a 18 anni

  • buona salute fisica e mentale, assenza di uso di stupefacenti assenza di elementi psicopatolocici attestati da certificazione medica.

  • non essere denunciati o condannati e presentare all'atto di iscrizione casellario giudiziale e carichi pendenti

  • Gli operatori devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa

  • Ai fini dello svolgimento delle attività gli operatori volontari devono aver superato il corso di formazione

 

Art.4
(Eleggibilità e diritto di voto)

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in regola con l'iscrizione ed il versamento della quota annuale associativa.

Art. 5
(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o esclusione per demerito. In tutti questi casi il socio non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

Il socio è dimissionario quando dichiara per iscritto la propria volontà di non appartenenza.

Il socio è moroso quando, trascorsi 3 mesi dal 1° (primo) gennaio di ogni anno, non ha provveduto al versamento della quota associativa.

Il socio è escluso per demerito quando compie atti contrari, con affermazioni, scritti o azioni, alle finalità statutarie o quando lede l’immagine, il prestigio e la funzionalità dell’’Associazione, dell’Assemblea, del Consiglio direttivo, del Presidente, dei soci iscritti.

 

Art. 6
(Organi centrali dell'associazione)

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

  • L’Assemblea;

  • Il Consiglio direttivo; 

  • Il Presidente;

 

Art. 7
(L'assemblea)

L'Assemblea è costituita dai soli soci aventi diritto di voto e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria su decisione del Consiglio direttivo. Essa è convocata dal Presidente e portata a conoscenza di tutti i soci mediante comunicazione scritta.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente, anche mediante delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

Presiede l'assemblea il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente e, in assenza anche di questi, una persona designata dall'Assemblea facente parte del Consiglio direttivo.

. Le elezioni dei componenti del Consiglio direttivo avvengono per scrutinio segreto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

 

Art. 8
(Compiti e finalità dell'Assemblea)

L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera quanto segue:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del bilancio e della quota sociale annuale;
- ogni altro argomento previsto dall'ordine del giorno.

 

Art. 9
(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è costituito da almeno 3 (tre) soci aventi diritto di voto e fino ad un massimo di 7 (sette) secondo quanto proposto all’Assemblea, prima di ogni elezione, dal Consiglio direttivo in carica. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti: il Presidente e il Vice Presidente. I restanti componenti assumono la carica di Consiglieri.

I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. Se, per qualsiasi motivo cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, sono sostituiti, per il restante periodo, dai soci che durante lo scrutinio precedente hanno riportato il maggior numero dei voti dopo gli eletti. Se questi mancano, il Consiglio direttivo indice nuove elezioni fra i soci e gli eletti rimangono in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

I componenti del Consiglio direttivo possono farsi rappresentare per delega. Ogni componente del Consiglio direttivo può avere a suo carico una sola delega.

 

Art. 10
(Compiti del Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- sovrintende all'andamento dell'Associazione;

- attiva le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità sociali e ne traccia le linee guida;

- assume formali posizioni in merito ad eventi di rilievo che riguardano la sicurezza e che

abbiano notevole riflesso sulla pubblica opinione;

- convoca l’Assemblea e vi sottopone ogni decisione;

- gestisce il patrimonio dell’Associazione e successivamente ne presenta la rendicontazione

all’Assemblea per l’approvazione;

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Per ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Vice Presidente e la seduta è valida solo se vi partecipano almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

La maggioranza dei voti in seno al Consiglio direttivo si esprime con le medesime modalità previste per l’Assemblea (art.7).

 

Art.11
(Il Presidente)

 

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Di concerto con il Vice Presidente adotta tutte le iniziative finalizzate all'attività ordinaria dell'Associazione; vigila sull'attività dell'associazione; promuove tutte le iniziative utili per il perseguimento degli obiettivi sociali e concede o autorizza (a fronte della esibizione della documentazione) i rimborsi spese agli aventi diritto, effettuando le operazioni contabili necessarie per il sostentamento della vita fiscale e amministrativa dell’Associazione.

Il Presidente, inoltre, gestisce e compila il Libro soci e, anche per delega, i registri relativi alle assemblee, ai consigli direttivi ed ai bilanci.

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che ricopre le medesime funzioni e vanta in sua assenza gli stessi diritti e doveri.

 

Art. 12
(Rimborso spese)

 

Le prestazioni fornite dai soci a qualsiasi titolo, anche se ricoprono cariche statutarie, non sono retribuite in alcun modo.

Il Presidente provvede a rimborsare le spese sostenute dai componenti degli organi statutari o anche dai singoli soci, che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione ed esclusivamente per attività effettivamente prestate nell'interesse dell'Associazione o per l’acquisto di beni e/o servizi utilizzate o da utilizzare nel corso delle iniziative associative.

Di ogni spesa è d’obbligo presentare e depositare relativa documentazione fiscale.

 

Art. 13
(Patrimonio e mezzi finanziari)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni, titoli e valori di proprietà qualora, nel corso delle attività, questi si abbiano a formare.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti sia pubblici che privati in genere; versamenti volontari degli associati e/o da persone e soggetti esterni; sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

 

Art. 14
(Bilanci)

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio di ciascun anno e termina il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio, viene approvato il bilancio consuntivo dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art.7.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 16
(Soci fondatori)

I soci fondatori, che non vi rinunciano, fanno parte di diritto del Consiglio direttivo per il primo mandato triennale, stabilendo con apposita sottoscrizione nell’Atto costitutivo la carica di Presidente e di Vice Presidente.

 

Art. 17
(Scioglimento dell’Associazione e devoluzione patrimonio)

Lo scioglimento dell’Associazione avviene per dichiarata impossibilità di perseguire i fini statutari o per il raggiungimento dello scopo sociale e deve essere decretata dall’unanimità dei componenti del Consiglio direttivo in prima seduta e da 2/3 (due terzi) dello stesso Consiglio direttivo in seconda seduta, trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla seduta precedente.

Analogamente, la decisione dovrà essere sottoposta all’Assemblea straordinaria che dovrà decidere con la sola maggioranza prevista dall’art.7 dello Statuto.

Eventuali beni mobili o immobili di proprietà dell'Associazione Rezzato Sicura saranno devoluti ad enti o associazioni di analoghe finalità.

 

Art. 18
(Norma finale)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi riguardanti la materia ed in particolare alla legge nr.266/91.

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